Ordinanza caldo Regione Lombardia 2026: divieto di lavoro nelle ore più calde per cantieri, agricoltura e cave

La Regione Lombardia ha emanato l’Ordinanza n. 484 del 9 giugno 2026, avente ad oggetto le attività lavorative svolte nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, in condizioni di esposizione prolungata al sole. Il provvedimento è stato adottato per motivi di igiene e sanità pubblica, con l’obiettivo di ridurre il rischio da stress termico, colpo di calore e patologie correlate all’esposizione alle alte temperature.


L’ordinanza prevede, dal 10 giugno 2026 al 23 settembre 2026, il divieto di svolgere attività lavorativa dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nei giorni in cui la mappa del rischio Worklimate, riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12:00, segnala un livello di rischio “ALTO”. Il divieto si applica sull’intero territorio regionale lombardo per le attività interessate.


Il provvedimento riguarda in particolare le lavorazioni svolte all’aperto con esposizione prolungata alla radiazione solare, tra cui attività agricole, florovivaistiche, lavori edili all’aperto e attività di cava. La Regione evidenzia che l’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e l’esposizione diretta al sole possono rappresentare un pericolo concreto per la salute dei lavoratori, soprattutto in presenza di attività fisicamente intense.


Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, l’ordinanza richiama gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e conferma la necessità, per il datore di lavoro, di valutare e gestire il rischio da calore e radiazione solare. La gestione del rischio deve essere organizzata in modo preventivo, attraverso la verifica delle condizioni meteoclimatiche, la rimodulazione degli orari di lavoro, l’organizzazione di pause adeguate, la disponibilità di acqua, l’individuazione di zone ombreggiate o riparate e l’informazione dei lavoratori sui sintomi da stress termico.


Nei cantieri edili, il rischio da caldo deve essere considerato anche all’interno dell’organizzazione di cantiere, del POS dell’impresa e, ove presente, del PSC. Le lavorazioni più gravose devono essere programmate, quando possibile, nelle fasce orarie più fresche, evitando l’esposizione prolungata al sole durante le ore centrali della giornata. Il coordinatore per la sicurezza, nei cantieri soggetti a coordinamento, dovrà verificare la coerenza delle misure adottate dalle imprese con le condizioni climatiche e con l’effettivo livello di rischio.


L’ordinanza precisa che il divieto non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai relativi appaltatori, quando si tratta di interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità. Anche in questi casi, tuttavia, devono essere adottate idonee misure organizzative e operative per ridurre il rischio di esposizione alle alte temperature a un livello accettabile, sulla base della valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro.


La Regione raccomanda inoltre l’applicazione delle linee di indirizzo anche per le altre lavorazioni all’aperto, come le attività logistiche svolte in piazzali, baie di carico e scarico, e per le lavorazioni svolte in ambienti chiusi non climatizzati, quando le condizioni termiche interne sono influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne. È inoltre richiamato l’utilizzo di strumenti di valutazione locale del rischio, come termo-igrometri per la rilevazione dell’indice humidex nel singolo luogo di lavoro o cantiere.

La mancata osservanza del divieto previsto dall’ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Restano inoltre salvi eventuali provvedimenti comunali più restrittivi adottati sul territorio di riferimento.