Nella seduta ordinaria della Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, è stato finalmente sancito
lʼAccordo, ai sensi dellʼarticolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di
salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.
LʼAccordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del
24/5/25 e nello stesso giorno è entrato in vigore.

Il nuovo Accordo sulla Formazione 2025 individua la durata e i contenuti minimi dei seguenti percorsi formativi:
datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dellʼarticolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dellʼarticolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dellʼarticolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; coordinatori per la progettazione e per lʼesecuzione dei lavori, ai sensi dellʼarticolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dallʼarticolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011; operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dellʼarticolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Tra lʼaltro, il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza, provvede:
allʼaggiornamento dellʼallegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dellʼart. 98, comma 3;
allʼindividuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di
aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione
durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
LE NOVITÀ PRESENTI NEL NUOVO ACCORDO DEL 17/4/2025: I SOGGETTI FORMATORI
Il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza sul lavoro 2025 individua i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di
aggiornamento, inclusi i seminari e convegni, distinguendoli in: Istituzionali e Accreditati

Presso WSC Italia, in qualità di ente formativo accreditato, offriamo tutti i corsi previsti dal Nuovo Accordo Stato‑Regioni 2025, rispettando le nuove durate, verifiche obbligatorie e modalità previste:
Corso Lavoratori generale + specifico
Corso Preposti (12 ore + aggiornamento biennale)
Corsi Dirigenti (modulo comune e modulo cantieri)
Corso Datori di lavoro – modulo comune e cantieri
Corso DDL RSPP e moduli tecnici specializzati
Percorsi RSPP/ASPP completi
Coordinatori CSP/CSE
Formazione ambienti confinati
Abilitazioni specifiche su attrezzature: miniescavatori, carroponte, raccolta frutta

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI
I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti (e solo in questi casi, in deroga allʼobbligo che il soggetto formatore sia un ente accreditato o rientri tra gli enti istituzionali o tra quelli che lʼAccordo indica come “altri enti”): in tal caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano tutti gli adempimenti organizzativi precedentemente esposti.
Diversamente, lʼente che organizza il corso dovrà essere uno tra quelli elencati nel nuovo Accordo 2025, ossia:
enti istituzionali, enti accreditati e altri enti (organismi paritetici, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, fondi interprofessionali)
In coerenza con le previsioni di cui allʼarticolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge lʼattività del datore di lavoro. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dellʼorganismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dallʼorganismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
FAQ – Domande e Risposte
QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI?
La formazione generale e la formazione specifica del lavoratore, in termini di contenuti e durata, rimangono sostanzialmente
invariate rispetto a quanto indicato nel “vecchio” Accordo del 21/12/2011.
Vengono pertanto mantenute le durate minime di 4 ore per la formazione generale e di:
4 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio basso
8 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio medio
12 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio alto
Le classi di rischio vengono identificate, in modo del tutto analogo a quanto previsto dallʼAccordo del 21/12/11, in base al codice ATECO 2007 a cui appartiene lʼazienda.
Rimane altresì valida la previsione secondo la quale i lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione.
Anche per i corsi di aggiornamento non vi sono variazioni, rimanendo invariata la periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.
La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio:
. Il test dovrà avere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative
. Lʼesito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette
La formazione sulla sicurezza dei lavoratori potrà avvenire in modalità elearning, anche con corsi multilingua per lavoratori stranieri, limitatamente a:
corso parte generale ↑ corso parte specifica solo per rischio basso
corso di aggiornamento
QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI?
Come già previsto dal “vecchio” Accordo del 2011, il corso integrativo per preposti sarà accessibile previa frequentazione della formazione generale e specifica per lavoratori.
Il corso per preposti dovrà sviluppare i contenuti in quattro moduli (Giuridico normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza, Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività, Comunicazione e informazione) per una durata minima di 12 ore (nel precedente Accordo del 21/12/11 le ore minime di formazione sono 8). Non è prevista la possibilità di erogare la formazione (base e di aggiornamento) in modalità e-learning.
Secondo quanto riportato nel nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza del 17/4/2025, il corso è valido anche in riferimento agli obblighi di formazione ai sensi dellʼart. 97 “Obblighi del datore di lavoro dellʼimpresa affidataria”, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008 per la figura del preposto.
La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio:
. Il test dovrà avere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative
. Lʼesito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette
La formazione di aggiornamento per i preposti dovrà essere svolta con periodicità biennale, come previsto dalla Legge 215/2021, con una durata minima pari a 6 ore.
Anche nei corsi di aggiornamento, la verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio:
Il test dovrà avere almeno 10 domande (anziché 30 come previsto per i corsi “base”) con almeno tre risposte alternative
Lʼesito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette
I preposti che hanno svolto il corso base o lʼultimo corso di aggiornamento da più di 2 anni, devono svolgere il corso di
aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni.
QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI?
Secondo quanto previsto dal nuovo Accordo sulla formazione del 17/4/25, il corso di formazione per dirigenti si riduce dalle
attuali 16 ore a 12 ore, ma viene previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei
cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dallʼart. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08.
Per i corsi di aggiornamento resta invariata lʼindicazione della periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.
La formazione per dirigenti, sia base che di aggiornamento, può essere svolta in modalità elearning.
QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO?
Il nuovo accordo introduce, come atteso, il corso di formazione per i datori di lavoro con durata di 16 ore e suddiviso in due
moduli: uno di carattere giuridico normativo, lʼaltro di organizzazione e gestione della SSL. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà aggiungere il modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore che consentirà di adempiere alla formazione per il datore di lavoro dellʼimpresa affidataria prevista dallʼart. 97 el D.Lgs. 81/08. Tale modulo “cantieri” è il
medesimo, per contenuti e durata, previsto per i dirigenti.
I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione, frequentando i corsi sulla sicurezza per datori di lavoro entro 2 anni dallʼentrata in vigore del nuovo Accordo 2025.
Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.
La formazione del datore di lavoro, sia “base” che di aggiornamento, è consentita anche in modalità elearning.
QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (DL SPP)?
Il datore di lavoro, dopo aver frequentato il corso per datore di lavoro di cui al paragrafo precedente, se intende svolgere anche i
compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP) dovrà seguire:
un modulo comune di 8 ore (che prevede anche unʼesercitazione con la predisposizione di un DVR riferito al settore ATECO di
riferimento) valido per tutti a prescindere dal settore in cui opera lʼazienda ulteriori moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori:
Modulo integrativo 1: A – Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore)
Modulo integrativo 2: A – Pesca (12 ore) ↑ Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore)
Modulo integrativo 4: C – Chimico – Petrolchimico (16 ore)
Non è prevista la possibilità di erogare la formazione base del DL SPP in modalità e-learning.
Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 8 ore, che potranno essere erogati anche in modalità e-learning.
QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE PER RSPP E ASPP
Non si evidenziano differenze significative rispetto ai contenuti dellʼAccordo Stato Regioni del 7/7/2016 per gli RSPP e ASPP.
Rimane la struttura con 3 moduli: A e B valido per tutti, C necessario per i responsabili, ma ci sono alcune variazioni sulle unità
didattiche.
Sono indicate delle modifiche ai moduli B di specializzazione che da 4 diventano 5: la pesca è stata infatti scorporata dallʼagricoltura e silvicoltura. Inoltre il settore B – Estrazione di minerali da cave e miniere è stato tolto dal modulo delle costruzioni.
Resta invariato lʼobbligo di aggiornamento quinquennali per un totale di 40 ore per RSPP e di 20 ore per ASPP.
Il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 precisa che lʼassenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento
non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dellʼaggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la
progettazione e per lʼesecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono
poter dimostrare, allʼatto dellʼaffidamento dellʼincarico, che nel quinquennio antecedente allʼaffidamento dellʼincarico hanno
partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

W.S.C. ITALIA
AFFIDATI A NOI
Presso WSC Italia, in qualità di ente formativo accreditato, offriamo tutti i corsi previsti dal Nuovo Accordo Stato‑Regioni 2025, rispettando le nuove durate, verifiche obbligatorie e modalità previste.

