Il caldo estremo non è solo un disagio stagionale, ma un rischio reale per la salute dei lavoratori. Con l’intensificarsi delle ondate di calore che stanno colpendo molte aree d’Italia, il Governo e le principali sigle sindacali hanno siglato, il 2 luglio 2025, un Protocollo nazionale volto a rafforzare le misure di prevenzione nei confronti dello stress termico da calore.
Il documento, destinato a diventare operativo tramite decreto ministeriale, propone una serie di raccomandazioni indirizzate soprattutto ai settori più a rischio: edilizia, agricoltura, logistica e industria, ovvero tutte le attività che si svolgono prevalentemente all’aperto o in ambienti non climatizzati.
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📘 Il Protocollo in sintesi
L’obiettivo principale è duplice:
Garantire la continuità delle attività produttive, anche in presenza di temperature elevate;
Tutelare concretamente la salute dei lavoratori, attraverso strumenti pratici e misure già previste dalla normativa vigente.
Il testo sottolinea l’importanza di:
> “coniugare le esigenze produttive con la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità operative, diventando riferimento anche per iniziative locali.”
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✅ Le misure suggerite per proteggere i lavoratori dal caldo
Le indicazioni, pur non essendo vincolanti, rappresentano buone pratiche da integrare nella gestione aziendale del rischio microclimatico. Ecco le principali:
⏱ Riprogrammazione dei turni: evitare l’esposizione durante le ore centrali più calde.
🌳 Zone d’ombra o aree climatizzate per le pause.
💧 Distribuzione di acqua, integratori salini e frutta fresca.
👕 Abbigliamento tecnico e DPI traspiranti, adeguati al clima.
🎓 Formazione specifica per datori di lavoro e dipendenti sulla prevenzione del rischio da calore.
❤️🩹 Monitoraggio sanitario mirato, soprattutto per lavoratori fragili.
🖥 Smart working, ove compatibile con la mansione.
🏖 Pianificazione intelligente delle ferie, nei periodi più caldi.
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🧾 Obblighi documentali: il rischio microclimatico nel DVR
Le aziende devono valutare formalmente il rischio microclimatico all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Questo comporta:
Analisi puntuale delle condizioni ambientali nei luoghi di lavoro;
Previsione di misure di prevenzione e protezione ad hoc;
Inserimento di indicazioni specifiche anche nei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
Pianificazione di pause rigeneranti e flessibilità oraria.
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🛠 Strumenti integrativi previsti dalla legge
Il Protocollo richiama anche strumenti già presenti nel nostro ordinamento:
Cassa Integrazione Ordinaria: le ore non lavorate per caldo estremo (oltre i 35°C percepiti o reali) non incidono sul monte ore complessivo disponibile.
Tempi di consegna dei lavori: in caso di ritardi dovuti a temperature elevate, non sussistono responsabilità per l’azienda, purché siano state adottate tutte le misure preventive.
La prevenzione parte dalla formazione, nella valutazione del rischio microclimatico aggiornando il DVR e formazione specifica per i lavoratori esposti a stress da calore.


