FIR cartaceo e digitale: cosa cambia dal 15 settembre 2026

La gestione dei rifiuti sta attraversando una fase decisiva con la progressiva entrata a regime del RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti e del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale (xFIR).
Il quadro normativo ha tuttavia previsto un periodo transitorio che consente, fino al 15 settembre 2026, di continuare a emettere il FIR in formato cartaceo in alternativa a quello digitale.
Per le imprese interessate è quindi fondamentale utilizzare questi ultimi giorni di transizione per verificare procedure, strumenti informatici e organizzazione interna.

Il quadro normativo

La disciplina del RENTRI è contenuta nel D.M. 4 aprile 2023, n. 59, adottato nell’ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti previsto dal D.Lgs. 152/2006.
L’art. 7, comma 8, del D.M. 59/2023 ha previsto la gestione digitale del Formulario di Identificazione del Rifiuto per i soggetti interessati.
Successivamente, l’art. 13 del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26, ha introdotto un periodo transitorio: fino al 15 settembre 2026 il FIR può continuare a essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale.
Non si tratta quindi dell’abbandono del processo di digitalizzazione, ma di un periodo temporaneo finalizzato a consentire agli operatori di completare l’adeguamento al nuovo sistema.

FIR cartaceo o digitale

Fino al 15 settembre 2026 il produttore o detentore può, nei casi previsti, scegliere tra FIR cartaceo e digitale. La modalità scelta deve essere mantenuta lungo l’intera movimentazione: se il FIR nasce digitale, anche trasportatore e destinatario devono gestirlo digitalmente.
Il FIR cartaceo resta comunque soggetto alle nuove regole RENTRI: deve utilizzare il nuovo modello ed essere vidimato digitalmente tramite RENTRI.

Dal 15 settembre 2026

Fino al 15 settembre 2026 il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al digitale, secondo il regime transitorio previsto dalla normativa.
Terminato tale periodo, i soggetti obbligati all’emissione del FIR digitale dovranno utilizzare l’xFIR secondo le modalità previste dal RENTRI. Il FIR cartaceo continuerà invece a essere utilizzato dai soggetti non obbligati all’emissione digitale, nei casi previsti dalla normativa.
La modalità scelta dal produttore/detentore determina quella dell’intera filiera: un FIR digitale deve essere gestito digitalmente anche da trasportatore e destinatario.
Dal 15 settembre 2026 diventano inoltre applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR.

Cosa devono fare le imprese

In vista della scadenza è opportuno verificare iscrizione e abilitazioni RENTRI, procedure di emissione e sottoscrizione dell’xFIR, software utilizzati e coordinamento con trasportatori e impianti destinatari.
Il passaggio al FIR digitale non è quindi soltanto un adempimento informatico, ma richiede un aggiornamento delle procedure aziendali per garantire la corretta tracciabilità dei rifiuti lungo tutta la filiera.

FIR cartaceo e digitale: cosa cambia dal 15 settembre 2026