Molestie e violenza nei luoghi di lavoro: il rischio deve essere valutato nel DVR

La valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008 deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli di natura organizzativa e relazionale.

Tra gli aspetti che stanno assumendo sempre maggiore rilevanza rientrano le molestie, le intimidazioni, le aggressioni e, più in generale, gli episodi di violenza che possono verificarsi durante l’attività lavorativa.

Il rischio può derivare sia da soggetti appartenenti all’organizzazione aziendale sia da soggetti esterni, come clienti, utenti, fornitori o altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Sono particolarmente esposte le attività che prevedono un contatto diretto e frequente con il pubblico, come ristorazione, commercio, strutture ricettive, servizi alla persona, sanità e attività di front-office.

Tra le situazioni che devono essere considerate rientrano, ad esempio, aggressioni verbali, minacce, insulti, comportamenti intimidatori o discriminatori, molestie verbali o fisiche, molestie a sfondo sessuale, contatti fisici indesiderati e aggressioni.

La valutazione non deve limitarsi a una semplice indicazione formale del rischio. Il Datore di Lavoro deve individuare le situazioni potenzialmente pericolose e definire adeguate misure di prevenzione e protezione.

Tra le misure organizzative possono rientrare procedure chiare per la gestione dei soggetti aggressivi o molesti, indicazioni sui comportamenti da adottare in caso di pericolo, modalità di segnalazione degli episodi, coinvolgimento del Datore di Lavoro o dei responsabili aziendali e, nei casi più gravi, richiesta di intervento delle Forze dell’Ordine.

È inoltre importante stabilire un principio aziendale di tolleranza zero nei confronti di comportamenti violenti, intimidatori, discriminatori o molesti e garantire la riservatezza nella gestione delle eventuali segnalazioni.

Un ulteriore elemento che deve essere considerato nel DVR riguarda la specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Lavoratori stagionali, temporanei, intermittenti, somministrati, tirocinanti o neoassunti possono infatti trovarsi in condizioni di maggiore vulnerabilità organizzativa, soprattutto quando hanno una conoscenza limitata degli ambienti di lavoro, delle procedure di emergenza, delle attrezzature o dell’organizzazione aziendale.

Il rischio non deriva quindi dal contratto in sé, ma dalle condizioni organizzative che possono accompagnare rapporti di lavoro temporanei o discontinui.

Per questo motivo il Datore di Lavoro deve assicurare a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla durata e dalla tipologia del rapporto contrattuale, gli stessi livelli di tutela, verificando adeguatezza di formazione, informazione, eventuale addestramento e affiancamento.

La valutazione di questi aspetti deve essere integrata nel DVR, con l’individuazione delle misure preventive, dei soggetti incaricati della loro attuazione e degli eventuali interventi da inserire nel programma di miglioramento.

Molestie e violenza nei luoghi di lavoro: il rischio deve essere valutato nel DVR