La figura del Preposto è una delle più importanti nella gestione della sicurezza sul lavoro, perché rappresenta il punto di collegamento tra lavoratori e Datore di Lavoro/Dirigenti per quanto riguarda il controllo operativo delle attività in sicurezza.
Negli ultimi anni, gli obblighi legati al corso Preposti sono diventati ancora più stringenti: oggi infatti non è più una semplice “buona pratica”, ma un requisito formativo obbligatorio con regole precise su durata, aggiornamento e contenuti.
In questo articolo vediamo in modo chiaro e tecnico:
✅ quando è obbligatorio il corso per preposti
✅ chi deve farlo e chi lo decide
✅ la normativa di riferimento
✅ durata, modalità e aggiornamento
✅ sanzioni in caso di mancata formazione
Chi è il Preposto (definizione normativa)
La definizione ufficiale di preposto è contenuta nel D.Lgs. 81/08, art. 2, che lo identifica come la persona che:
sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori e intervenendo per modificare comportamenti non conformi.
In parole semplici:
il preposto è colui che vigila, controlla e fa rispettare operativamente le regole di sicurezza.
📌 Esempi tipici di preposto:
capo squadra / capo turno
caporeparto
responsabile di produzione con compiti di controllo operativo
capo cantiere / assistente di cantiere
referente operativo in magazzino/logistica

Quando è obbligatorio il corso Preposti?
Il corso Preposti è obbligatorio ogni volta che in azienda viene individuato (o di fatto esiste) un lavoratore che svolge funzioni di preposto.
✅ Regola principale
📌 Se una persona svolge compiti da preposto → deve essere formata da preposto.
Non conta il nome sul contratto o sul badge, conta la funzione reale.
Questo punto è fondamentale perché moltissime aziende si espongono a sanzioni dicendo:
“non abbiamo preposti” ma nella pratica hanno persone che coordinano e controllano altri lavoratori.
Il preposto può “esistere” anche senza nomina formale
Sì. Ed è uno dei punti più critici in caso di ispezione.
Se un lavoratore:
coordina altri lavoratori
dà indicazioni operative
controlla che il lavoro venga svolto correttamente
richiama/ferma un’attività quando non è sicura
👉 allora è un preposto di fatto, e per la legge deve essere formato come tale.
📌 Questo concetto viene spesso richiamato dagli organi di vigilanza (ASL/ITL) durante i controlli.
Normativa di riferimento: cosa dice la legge
Gli obblighi di formazione del preposto sono stabiliti principalmente da:
D.Lgs. 81/08, art. 37 (formazione e addestramento)
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (vecchia struttura della formazione)
Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (nuove regole e aggiornamenti della formazione)
🔎 Inoltre, dal 2021 è stata rafforzata in modo netto la centralità del preposto tramite modifiche all’art. 19 (obblighi del preposto).
Quali sono gli obblighi del Preposto (art. 19 D.Lgs. 81/08)
Il preposto ha responsabilità specifiche: deve vigilare e intervenire.
Tra gli obblighi principali:
sovrintendere e vigilare sui lavoratori
verificare l’uso corretto di DPI
segnalare anomalie o condizioni di pericolo
fermare l’attività se esiste un rischio grave e immediato
impedire la ripresa dei lavori se permangono condizioni di pericolo
📌 Questo implica che non può essere scelto “a caso”: va formato in modo serio e documentato.
Durata del corso Preposti: quante ore sono obbligatorie?
Con le regole aggiornate, la formazione del preposto prevede:
✅ 12 ore (formazione specifica per preposti)
📌 Attenzione: questa formazione si aggiunge a:
formazione lavoratori generale (4h)
formazione lavoratori specifica (rischio basso/medio/alto)
👉 Quindi un preposto deve avere: formazione da lavoratore + formazione aggiuntiva da preposto
Aggiornamento Preposti: ogni quanto va fatto?
Qui arriva la differenza più importante rispetto al passato.
✅ Aggiornamento ogni 2 anni ✅ durata
minima 6 ore
📌 Questo è oggi uno degli aspetti più controllati in caso di ispezione:
molti preposti risultano “scaduti” perché avevano aggiornamento quinquennale → oggi non è più sufficiente.


