La Cassazione chiarisce i limiti organizzativi: se il preposto è occupato in attività operative, la vigilanza viene meno. Il datore di lavoro resta responsabile.
Un recente caso trattato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8289/2025) ci ricorda ancora una volta quanto sia fondamentale strutturare correttamente l’organizzazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro. La Corte ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro per un infortunio mortale avvenuto durante le operazioni di carico merci, ribadendo un concetto chiave: non si può affidare al preposto un doppio incarico operativo e di controllo senza una chiara gerarchia funzionale.
Il caso: una tragica fatalità e una catena di responsabilità
Durante il carico della cellulosa in un’area doganale, un autista – sceso dal proprio mezzo in violazione delle procedure interne – è stato investito da un carrello elevatore in manovra. L’operatore alla guida del carrello, reso “cieco” da un carico voluminoso, ha agito con leggerezza, muovendosi in avanti anziché in retromarcia. Ma a mancare del tutto è stato il controllo del preposto, impegnato nello stesso momento in altre operazioni come carrellista.
La Corte d’Appello aveva già evidenziato gravi lacune nella gestione della sicurezza:
Nessuna separazione tra funzione operativa e funzione di vigilanza del preposto;
Assenza di misure strutturali nell’area (es. segnaletica, corridoi, specchi);
Mancata attuazione pratica delle misure previste nel DVR;
Formazione inadeguata e organizzazione inefficace per prevenire l’evento.
I punti chiave della sentenza
Nel rigettare il ricorso presentato dalla difesa, la Cassazione ha espresso principi molto chiari:
Non è vietata la doppia mansione (operativa + vigilanza), ma è vietato non dare priorità alla funzione di controllo nelle situazioni critiche;
Il datore di lavoro deve predisporre un’organizzazione che permetta al preposto di esercitare il proprio ruolo in modo efficace;
L’eventuale comportamento imprudente della vittima non interrompe il nesso causale, poiché le misure di sicurezza devono prevenire anche errori e disattenzioni dei lavoratori.
Una lezione per tutti i datori di lavoro
Questa sentenza ci ricorda l’importanza di non affidare ai preposti carichi operativi incompatibili con il loro ruolo di vigilanza. E’ un punto che sottolineiamo spesso durante i corsi e le consulenze: il preposto non è un semplice “caposquadra”, ma un perno della prevenzione aziendale, il primo presidio di sicurezza sul campo.
Il D.Lgs. 81/2008 non vieta in sé l’assegnazione di compiti operativi al preposto, ma impone che vi sia un’organizzazione aziendale capace di garantire la vigilanza effettiva, soprattutto nelle fasi a rischio. La vigilanza, infatti, non è solo “presenza”: è controllo attivo, segnalazione, intervento tempestivo.
La sicurezza non si improvvisa: serve metodo, formazione e strumenti
Nel nostro lavoro quotidiano, questi casi confermano quanto sia importante:
valutare correttamente i rischi anche nelle prassi consolidate;
garantire che le indicazioni contenute nel DVR trovino attuazione concreta;
dotarsi di strumenti di controllo e tracciamento delle criticità, per non lasciare nulla al caso.

